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D.P.C.M. 716/1994

Art. 7 — Mobilita' volontaria

ELI /it/dpcm/1994/09/16/716/art/7parte di D.P.C.M. 716/1994
Art. 7. Mobilita' volontaria 1. Possono presentare domanda individuale di mobilita', relativamente ai posti disponibili pubblicati nel bando di cui all'art. 5: a) i dipendenti delle amministrazioni collocati in disponibilita'; b) i dipendenti delle stesse amministrazioni non collocati in disponibilita'; c) i dipendenti risultanti in esubero di cui all'art. 1, lettera b) del presente regolamento. 2. I dipendenti del comparto scuola possono presentare domanda individuale di mobilita', per essere trasferiti presso amministrazioni diverse, sino all'attuazione degli accordi di cui all'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Gli accordi di cui all'art. 1, comma 8, del suddetto decreto legislativo possono prevedere l'opzione tra la mobilita' disciplinata dal presente regolamento e quella di cui allo stesso decreto legislativo. Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 35/1993, recante riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: "7. Per l'anno scolastico 1993-1994 e per gli anni successivi, specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento dell'attuale ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. 8. Con gli accordi di cui al comma 7 sono parimenti determinati l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianita'".

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