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D.P.C.M. 716/1994

Art. 15 — Proposte di trasferimenti d'ufficio dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani

ELI /it/dpcm/1994/09/16/716/art/15parte di D.P.C.M. 716/1994
Art. 15. Proposte di trasferimenti d'ufficio dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani 1. I comitati provinciali e i comitati metropolitani, ai sensi dell'art. 33 del decreto, possono presentare al Dipartimento proposte per la razionale redistribuzione del personale indicando i trasferimenti necessari per attuare la mobilita' d'ufficio, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando aggiornato di cui all'art. 13. Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 33 del gia' citato D.Lgs. n. 29/1993: "Art. 33 (Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui all'art. 17 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzioni del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate. 2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso amministrazioni interessate. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2. 4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati."

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