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Decreto legislativo 36/2023

Art. 77 — Consultazioni preliminari di mercato

ELI /it/decreto-legislativo/2023/03/31/36/art/77parte di Decreto legislativo 36/2023
Art. 77. Consultazioni preliminari di mercato 1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorita' indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione puo' essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

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