Decreto legislativo 36/2023
Art. 53 — Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
Art. 53. Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 2. Quando e' richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non puo' superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. 3. La garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 106. 4. In casi debitamente motivati e' facolta' della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva e' pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
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