Decreto legislativo 36/2023
Art. 219 — Scioglimento del collegio consultivo tecnico
Art. 219. Scioglimento del collegio consultivo tecnico 1. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.
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