Decreto legislativo 36/2023
Art. 211 — Accordo bonario per i servizi e le forniture
Art. 211. Accordo bonario per i servizi e le forniture 1. Le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
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