Decreto legislativo 36/2023
Art. 162 — Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Art. 162. Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione 1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema e' reso pubblico con un avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le finalita' e le modalita' per conoscere le disposizioni relative al funzionamento. 2. Quando e' indetta una gara con un avviso di cui al comma 1, gli offerenti in una procedura ristretta, o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea secondo le modalita' di cui all'articolo 84 di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di efficacia e' modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione; b) se e' posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 163.
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