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Decreto legislativo 36/2023

Art. 156 — Procedura ristretta

ELI /it/decreto-legislativo/2023/03/31/36/art/156parte di Decreto legislativo 36/2023
Art. 156. Procedura ristretta 1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' fissato di norma a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non puo' in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. 2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un'offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformita' dell'articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati, purche' questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non e' inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

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