Decreto legislativo 201/2022
Art. 3 — Principi generali del servizio pubblico locale
Art. 3. Principi generali del servizio pubblico locale 1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunita' di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita'. 2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarieta', anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalita' e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. 3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale e' assicurata la centralita' del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.
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