Decreto legislativo 201/2022
Art. 29 — Rimedi non giurisdizionali
Art. 29. Rimedi non giurisdizionali 1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l'utente puo' promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Note all'art. 29: - Il Titolo II-bis della Parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. n. 162 reca: «Risoluzione extragiudiziale delle controversie».
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