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Decreto legislativo 201/2022

Art. 18 — Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore

ELI /it/decreto-legislativo/2022/12/23/201/art/18parte di Decreto legislativo 201/2022
Art. 18. Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore 1. In attuazione dei principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica. 2. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalita', solidarieta' ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del Terzo settore risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato. Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O n. 43.

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