Decreto legislativo 9/2021
Art. 20 — Disposizioni finanziarie
Art. 20. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.
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