Decreto legislativo 101/2020
Art. 94 — Reattori di ricerca (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 51)
Art. 94. Reattori di ricerca (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 51) 1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli articoli 81 e 82. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ISIN. 3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente le disposizioni previste dal presente Titolo.
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