Decreto legislativo 101/2020
Art. 79 — Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo…
Art. 79. Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-ter). 1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 76, comma 1, attua la difesa in profondita', ove applicabile, per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 78 e per: a) ridurre al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale; b) prevenire il funzionamento anomalo e i guasti; c) controllare il funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti; d) assicurare il controllo degli incidenti base di progetto; e) assicurare il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite; f) predisporre le misure organizzative a norma degli articoli 89, 90 e 91. 2. Il titolare dell'autorizzazione, conformandosi alle indicazioni e sotto il controllo dell'ISIN, adotta misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono: a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacita' di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 102; b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza; c) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 103.
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