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Decreto legislativo 101/2020

Art. 63 — Trasferimento della detenzione di sorgenti sigillate ad alta attivita' nel territorio italiano e di Stati mem…

ELI /it/decreto-legislativo/2020/07/31/101/art/63parte di Decreto legislativo 101/2020
Art. 63. Trasferimento della detenzione di sorgenti sigillate ad alta attivita' nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 4). 1. Il detentore che, nell'ambito del territorio dello Stato italiano, cede una sorgente sigillata ad alta attivita' deve accertare che il cessionario, che a qualsiasi titolo ne assume la detenzione, e' titolare del provvedimento autorizzativo adeguato al tipo di radionuclide e all'attivita' della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 62, comma 1; a tal fine il cessionario e' tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento. 2. Il detentore che a qualsiasi titolo cede una sorgente sigillata ad alta attivita' e' tenuto a consegnare al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni, la seguente documentazione: a) gli accordi di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d); b) i documenti di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b); c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 66. 3. La cessione di sorgenti sigillate ad alta attivita' da soggetti o a favore di soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea e' soggetta al regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri. Note all'art. 63: - Il regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri, e' pubblicato nella G.U.U.E. n. L 148 del 19 giugno 1993.

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