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Decreto legislativo 101/2020

Art. 47 — Esonero dall'obbligo di notifica di pratica (Direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 26, e allegato VII; decreto …

ELI /it/decreto-legislativo/2020/07/31/101/art/47parte di Decreto legislativo 101/2020
Art. 47. Esonero dall'obbligo di notifica di pratica (Direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 26, e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22 e allegato VII). 1. Le pratiche che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti sono esenti dall'obbligo di notifica se ricorre almeno una delle seguenti condizioni stabilite tenendo conto del principio di giustificazione: a) le quantita' di materie radioattive non superano in totale le soglie di esenzione stabilite nell'Allegato I; b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per unita' di massa non supera le soglie stabilite nell'Allegato I; c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b) soddisfano tutti i seguenti requisiti: 1) sono registrati come sorgenti di tipo riconosciuto e il relativo provvedimento prevede le condizioni di eventuale smaltimento; 2) sono costruiti in forma di sorgenti sigillate; 3) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1 µSv/h; d) gli apparecchi elettrici, soddisfano tutti i seguenti requisiti: 1) contengono un tubo catodico destinato a fornire immagini visive, operano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, ovvero sono di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 49; 2) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1 µSv/h; e) le autorita' competenti che autorizzano lo smaltimento di materiali contaminati da materie radioattive dichiarano che gli stessi non sono soggetti a ulteriori controlli.

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