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Decreto legislativo 14/2019

Art. 349 — Sostituzione dei termini fallimento e fallito

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/349parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 349. Sostituzione dei termini fallimento e fallito 1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonche' le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuita' delle fattispecie.

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