Decreto legislativo 14/2019
Art. 343 — Liquidazione coatta amministrativa
Art. 343. Liquidazione coatta amministrativa 1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 14/2019 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.