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Decreto legislativo 14/2019

Art. 339 — Mercato di voto

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/339parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 339. Mercato di voto 1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. 2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.

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