Decreto legislativo 14/2019
Art. 332 — Denuncia di crediti inesistenti
Art. 332. Denuncia di crediti inesistenti 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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