Decreto legislativo 14/2019
Art. 31 — Salvezza degli effetti
Art. 31. Salvezza degli effetti 1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 14/2019 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.