Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 14/2019Art. 309
Decreto legislativo 14/2019

Art. 309 — Domande dei creditori e dei terzi

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/309parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 309. Domande dei creditori e dei terzi 1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 14/2019 · fonte Normattiva ↗

← Art. 308 Art. 310 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.