Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 14/2019Art. 295
Decreto legislativo 14/2019

Art. 295 — Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/295parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 295. Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale 1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga. 2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 14/2019 · fonte Normattiva ↗

← Art. 294 Art. 296 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.