Decreto legislativo 14/2019
Art. 249 — Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 249. Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale 1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nel decreto di omologazione. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. 3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del concordato. 4. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.
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