Decreto legislativo 14/2019
Art. 228 — Scioglimento delle ammissioni con riserva
Art. 228. Scioglimento delle ammissioni con riserva 1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
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