Decreto legislativo 14/2019
Art. 202 — Effetti della domanda
Art. 202. Effetti della domanda 1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.
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