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Decreto legislativo 14/2019

Art. 194 — Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/194parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 194. Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione 1. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria. 2. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi. 3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, puo', a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

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