Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 14/2019Art. 185
Decreto legislativo 14/2019

Art. 185 — Contratto di locazione di immobili

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/185parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 185. Contratto di locazione di immobili 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto. 2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, puo', previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura. 3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 14/2019 · fonte Normattiva ↗

← Art. 184 Art. 186 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.