Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 14/2019Art. 163
Decreto legislativo 14/2019

Art. 163 — Atti a titolo gratuito

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/163parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 163. Atti a titolo gratuito 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante. 2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato puo' proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 14/2019 · fonte Normattiva ↗

← Art. 162 Art. 164 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.