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Decreto legislativo 14/2019

Art. 148 — Corrispondenza diretta al debitore

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Art. 148. Corrispondenza diretta al debitore 1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. 2. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.

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