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Decreto legislativo 14/2019

Art. 146 — Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/146parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 146. Beni non compresi nella liquidazione giudiziale 1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia. Note all'art. 146: - Si riporta il testo dell'articolo 170 del codice civile: "Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti. L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.".

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