Decreto legislativo 14/2019
Art. 120 — Annullamento del concordato
Art. 120. Annullamento del concordato 1. Il concordato puo' essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa altra azione di nullita'. 2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. 3. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
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