Decreto legislativo 65/2018
Art. 5 — Effetti negativi rilevanti
Art. 5. Effetti negativi rilevanti 1. Ai fini della determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), le autorita' competenti NIS considerano i seguenti fattori intersettoriali: a) il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal soggetto interessato; b) la dipendenza di altri settori di cui all'allegato II dal servizio fornito da tale soggetto; c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entita' e di durata, sulle attivita' economiche e sociali o sulla pubblica sicurezza; d) la quota di mercato di detto soggetto; e) la diffusione geografica relativamente all'area che potrebbe essere interessata da un incidente; f) l'importanza del soggetto per il mantenimento di un livello sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilita' di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio. 2. Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di un incidente sono altresi' considerati, ove opportuno, fattori settoriali.
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- D.L. 82/06 — Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architetturaautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 5, comma 1, alinea.
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