Decreto legislativo 65/2018
Art. 19 — Poteri ispettivi
Art. 19. Poteri ispettivi 1. L'attivita' di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono svolte dalle autorita' competenti NIS. 2. Con successivo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento delle attivita' di ispezione e verifica, necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, che riguardano le reti e i sistemi informativi utilizzati dagli operatori che prestano attivita' di assistenza sanitaria, nonche' in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 82/06 — Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architetturaautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 19, comma 1; (con l'art. 15, comma 1, lettera o)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 19.
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