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Decreto legislativo 147/2017

Art. 18 — ASDI

ELI /it/decreto-legislativo/2017/09/15/147/art/18parte di Decreto legislativo 147/2017
Art. 18. ASDI 1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non e' piu' riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Poverta' a decorrere dal 2019. 3. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell'anno 2018 e' accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Poverta'. In relazione all'effettivo utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS dell'esaurimento delle erogazioni, nonche' dell'ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata e' disaccantonata. Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Poverta' a legislazione vigente a partire dall'anno 2018 e' rimosso. Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, si veda nelle note alle premesse.

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