Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 117/2017Art. 15
Decreto legislativo 117/2017

Art. 15 — Libri sociali obbligatori

ELI /it/decreto-legislativo/2017/07/03/117/art/15parte di Decreto legislativo 117/2017
Art. 15. Libri sociali obbligatori 1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. 2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. 3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 117/2017 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.