Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 117/2017Art. 11
Decreto legislativo 117/2017

Art. 11 — Iscrizione

ELI /it/decreto-legislativo/2017/07/03/117/art/11parte di Decreto legislativo 117/2017
Art. 11. Iscrizione 1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. 3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 117/2017 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.