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Decreto legislativo 59/2017

Art. 22 — Entrata in vigore

ELI /it/decreto-legislativo/2017/04/13/59/art/22parte di Decreto legislativo 59/2017
Art. 22. Entrata in vigore 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19. Note all'art. 22: - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2016, n. 43, S.O.

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