Decreto legislativo 59/2017
Art. 20 — Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena
Art. 20. Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena 1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17, comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Ai concorsi si applicano le disposizioni di cui al Capo II e all'articolo 17 e sono seguiti dai percorsi di cui al Capo III, fermo restando quanto previsto al presente articolo. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
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