Decreto legislativo 40/2017
Art. 6 — Funzioni dello Stato
Art. 6. Funzioni dello Stato 1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonche' l'accreditamento degli enti, le attivita' di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 8 della citata legge 6 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.
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