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Decreto legislativo 222/2016

Art. 5 — Livelli ulteriori di semplificazione

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Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione 1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

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