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Decreto legislativo 50/2016

Art. 190 — Baratto amministrativo

ELI /it/decreto-legislativo/2016/04/18/50/art/190parte di Decreto legislativo 50/2016
Art. 190. (Baratto amministrativo) 1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attivita' svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunita' di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

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