Decreto legislativo 50/2016
Art. 166 — Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche
Art. 166. (Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualita', sicurezza ed accessibilita', la parita' di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 226, comma 2) la modifica dell'art. 166.
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