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Decreto legislativo 148/2015

Art. 6 — Contribuzione figurativa

ELI /it/decreto-legislativo/2015/09/14/148/art/6parte di Decreto legislativo 148/2015
Art. 6. Contribuzione figurativa 1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione globale cui e' riferita l'integrazione salariale. 2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.

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