Decreto legislativo 148/2015
Art. 32 — Prestazioni ulteriori
Art. 32. Prestazioni ulteriori 1. I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 del medesimo articolo. 2. I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b).
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