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Decreto legislativo 148/2015

Art. 23 — Contribuzione

ELI /it/decreto-legislativo/2015/09/14/148/art/23parte di Decreto legislativo 148/2015
Art. 23. Contribuzione 1. E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore. 2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria e' stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

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