Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 81/2015Art. 17
Decreto legislativo 81/2015

Art. 17 — Principio di non discriminazione

ELI /it/decreto-legislativo/2015/06/15/81/art/17parte di Decreto legislativo 81/2015
Art. 17. Principio di non discriminazione 1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. 2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternita' e parentale.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 81/2015 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.