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Decreto legislativo 33/2013

Art. 44 — Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

ELI /it/decreto-legislativo/2013/03/14/33/art/44parte di Decreto legislativo 33/2013
Art. 44. Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

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