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Decreto legislativo 159/2011

Art. 74 — Reati del pubblico ufficiale

ELI /it/decreto-legislativo/2011/09/06/159/art/74parte di Decreto legislativo 159/2011
Art. 74. Reati del pubblico ufficiale 1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni. 2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67. 3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonche' il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, e' punito con la reclusione da due a quattro anni. 4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno.

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