Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 159/2011Art. 57
Decreto legislativo 159/2011

Art. 57 — Elenco dei crediti

ELI /it/decreto-legislativo/2011/09/06/159/art/57parte di Decreto legislativo 159/2011
Art. 57. Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti 1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. 2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. 3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 159/2011 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56 Art. 58 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.